FONTE http://www.italiaonroad.it/
Molti di noi si pongono questa domanda, ma nessuno si crea il vero problema.
Poi Le risposte, però, sono le più svariate.
“Con questo breve vademecum, tenterò di indicare una risposta o almeno la giusta procedura per ottenere il risarcimento , laddove vi siano le dovute condizioni.”
Incidente in un parcheggio o area condominiale:
parcheggio_incidenteIn questo caso , verificando le garanzie previste dal proprio contratto di assicurazione, la Cassazione ha un indirizzo univoco ed ha chiarito che laddove si sia causato un sinistro in detta area, esse pur essendo aree private, ma destinate al pubblico transito, vige la copertura assicurativa.
Altro discorso va fatto per le autorimesse, non tutte le polizze prevedono tale garanzia, ovvero nel caso in cui non vi sia la estensione di garanzia, il codice civile all’art. 2054 fa espressa previsione , che il danno causato va ripagato di tasca propria.
Circolazione turistica in pista:
Nel caso dei cosiddetti Track Day, oramai la maggior parte delle compagnie assicurative contempla tale garanzia, pertanto nel caso in cui procuriamo un danno o lo subiamo, si attiva la normale procedura di risarcimento del danno da circolazione stradale, quindi nulla quaestio.
Diverso è il caso delle vere e proprie gare organizzate. In tal caso il riferimento normativo è quello del combinato disposto degli art. 2043 e 2050 Codice civile.
Esaminiamo l’art. 2050, che fa riferimento alle attività pericolose.
L’Attività di gestione di un autodromo, è stata ritenuta un‘attività pericolosa e pertanto la responsabilità di cui all’art. 2050 c.c., ha natura oggettiva ed è accollata all’esercente non già per non avere adottato tutte le misure idonee, bensì per il fatto che l’attività considerata pericolosa.
In tal modo, la prova liberatoria, ovvero che il gestore non è responsabile del danno causato. si risolve nella dimostrazione che il danno verificato deve essere del tutto estraneo al potere di controllo dell’esercente; inoltre, la condotta del terzo può escludere la responsabilità dell’esercente, soltanto quando sussista un giudizio di non pertinenza tra il danno ed il rischio creato.
Emerge, inoltre, una linea direttiva per chi organizza eventi sportivi di tal genere, consistente nell’includere, tra i costi anche quello del risarcimento del danno o del premio assicurativo
Invece se si circola in pista con motocicli non coperti da assicurazione ed ovvero pronto pista, in tali casi è ovvio ricordare, come da recente orientamento giurisprudenziale, la regola da applicarsi è quella generale dell’art. 2043 Cod. civile ovvero se non si è rispettato il regolamento ed il comportamento dolosamente o colposamente ha cagionato il danno, si è tenuti a risarcirlo di tasca propria.
Sarebbe opportuno , che gli enti gestori di autodromi e simili siano dotati e facciano pagare per poter sottoscrivere una adeguata copertura assicurativa, non solo per i danni cagionati agli altri concorrenti ma anche ad eventuali spettatori e beni dell’autodromo per chi fosse sprovvisto di un’assicurazione propria.