FONTE http://www.cim-fema.it/web/
Ma sono "legali" ? Cosa dice il Codice della Strada? Questi apparati di solito si trovano all'interno di centri abitati (soprattutto sulle direttrici percorse da traffico extraurbano in attraversamento).
La loro validità è legata all'effetto deterrente prolungato (un po' come il Tutor ma con costi decisamente minori, in quanto si parla di costi dai 700 ai 1000 euro per ogni "torretta"), in quanto gli Speed Check non sono altro che normali postazioni autovelox ripetute a poche centinaia o decine di metri l'una dall'altra, in modo da dissuadere le accelerazioni consuete non appena si oltrepassa un apparecchio.
Funzionano tutti ? - Proprio per ragioni di costi, la maggior parte delle postazioni è vuota: la deterrenza sta nel fatto che il guidatore non può sapere in quale di esse si trova un rilevatore (che peraltro può essere facilmente trasferito dall'una all'altra postazione).
Sono legali ? - Nei centri abitati, però, la legge non consente l'installazione di postazioni di controllo velocità totalmente automatiche. Così, per operare nella legalità, i Comuni hanno due strade: assicurare la presenza di un vigile durante il funzionamento degli apparecchi oppure tenere tutte le postazioni vuote o disattivate.
Tutto ciò non vale sulle strade urbane di scorrimento (viali a doppia carreggiata senza incroci che non abbiano semafori e dove non si può sostare) e su quelle extraurbane ordinarie qualora il prefetto abbia autorizzato controlli automatici in determinati tratti.
Qualche dubbio sorge spontaneo - Alcuni ipotizzano che gli Speed Check possano essere utilizzati in automatico anche su strade urbane ordinarie, contestando ai trasgressori non l'eccesso di velocità ma la semplice velocità pericolosa, punita più lievemente ed entrata, con la riforma del Codice della Strada, fra le infrazioni accertabili con apparecchi automatici.
La riforma però prevede che tali apparecchi debbano avere un'omologazione specifica, il che significa che il ministero dovrebbe accertare se un rilevatore è in grado di distinguere in ogni momento se in un certo contesto una certa velocità è pericolosa o no, ovvero "sostituirsi" pienamente all'operatore in carne e ossa…
In attesa di un "vigile androide" la cosa è di conseguenza impraticabile !
Effetto "rebound" ? - Gli Enti locali che usano impropriamente gli Speed Check si espongono a seri rischi: se il rilevatore dovesse visualizzare una velocità superiore al limite, e se il guidatore frenasse di colpo causano un tamponamento, l’amministrazione potrebbe essere chiamata a rimborsare i danni. Idem nel caso in cui uno Speed Check ostruisse la visuale, divenendo protagonista di un sinistro.
Lo stato attuale delle cose - Ovviamente di fronte alle tante perplessità sorte è stato contattato il Ministero dei Trasporti e proprio dagli stessi Comuni prima di trovarsi in "querelle" del genere autovelox ai semafori con "gialli" fantasmi del recente passato.
Per ora, atteniamoci al più recente documento ministeriale, appena reso noto, e poi andiamo a capirci qualcosa di più. Dunque, il parere “Prot. 4295 del 24 luglio 2012 dice che “i manufatti in oggetto non sono inquadrabili in alcuna delle categorie previste dal Codice della Strada e dal connesso Regolamento d’attuazione, e dunque per essi non risulta concessa alcuna approvazione, ai sensi dell'art. 45 c. 6 del Codice e dell'art. 192 c. 3 del Regolamento, da parte di questa Direzione generale”. Sì, c’è l'articolo 60 della Legge 29 luglio 2010, numero 120, "Disposizioni in materia di sicurezza stradale" che li prevede, ma - ricorda il Ministero - “rinvia ad apposito Decreto ministeriale, non ancora emanato, la definizione delle caratteristiche degli impianti da impiegare per la regolazione della velocità”. In definitiva, i Comuni usano dispositivi per i quali manca un Decreto di attuazione.
Secondo il Ministero, “poiché i manufatti in questione non possono essere classificati come impianti, in quanto privi di qualsivoglia dispositivo deputato alla specifica funzione, essi probabilmente non potranno neppure essere ricondotti alla futura nuova disciplina che sarà introdotta in attuazione del suddetto art. 60 L. 120/2010. L'eventuale impiego come componenti della segnaletica non può essere autorizzato in quanto i manufatti non sono riconducibili ad alcuna delle fattispecie previste dal vigente Regolamento”.
Prosegue il Ministero : “Allo stato attuale l'unico impiego consentito è quello che prevede l'installazione al loro interno di misuratori di velocità di tipo approvato, ovvero quando è previsto, all'interno delle strategie di controllo delle infrazioni, adottate dagli organi di Polizia Stradale, un ricorso frequente all'utilizzo di box di contenimento per collocarvi un rilevatore mobile, considerato che anche una collocazione fissa non implica necessariamente un'attività di rilevamento continuativa; in tali casi si applicano le disposizioni vigenti in materia di controllo della velocità”. Se proprio si devono usare in centro abitato, quindi, vanno presidiati dagli organi di Polizia Stradale.
La cosa che fa riflettere è la "mancanza" di strategia complessiva dei Comuni che sembrano agire più per compiacere installatori di dossi artificiali o torrette arancioni o semafori da sfida all'OK Corral.
Se l'obiettivo fosse quello che dovrebbe essere al di là di fare mera "cassa, ovvero una maggiore attenzione alla corretta segnaletica stradale, a strade tenute in ordine, magari "semafori intelligenti" che conducano l'utente a preferire i 50 km/orari (pena continue soste) o comunque tutte quelle "strategie" che hanno VERAMENTE l'obiettivo di scelte stabili e durature, sarebbero i cittadini stessi dei Comuni a sostenere queste spese !
Chiunque abbia mai attraversato i Paesi dell'Est europeo sa benissimo che al termine di ogni piccolo paese con strada che lo attraversa in centro, troverà SEMPRE una bella pattuglia pronta a fermarti se non hai rispettato dei "banali" cartelli con su scritto "50" : basta poco, checcevo' !