Risarcimento danni da circolazione stradale: la presunzione di colpa a carico del motociclista e dell'automobilista non preclude la possibilità per il giudice di accertare eventuali profili di responsabilità del pedone imprudenteNon è vero che chi il pedone ha sempre ragione. Chi è a piedi e viene investito può avere la sua parte di colpa (o, addirittura tutta). Tutto sta nel modo in cui attraversa la strada. Anche, infatti, al pedone è richiesto un minimo di diligenza e accortezza. A ribadirlo è stata una sentenza di ieri della Cassazione [1].
Il comportamento di chi attraversa non deve essere imprevedibile, come nel caso, per esempio, di chi sbuchi tutto d’un tratto da un’aiuola senza guardare a destra e sinistra, o scavalchi un guard-rail in modo improvviso su una strada a scorrimento veloce, o attraversi fuori dalle strisce pedonali senza dare la precedenza alle autovetture.
Insomma, sebbene vi sia una presunzione di colpa a carico del conducente del veicolo investitore [2], la posizione pericolosa del pedone e la sua mancata diligenza nell’evitare il rischio (per sé e per la circolazione delle auto) può costituire per lui fonte di responsabilità integrale o parziale.
Peraltro, il fatto che l’automobilista non riesca a fornire, in causa, la prova idonea a vincere la sua presunzione di responsabilità non vieta al giudice di indagare circa gli eventuali profili del concorso di colpa del pedone investito [3]. Specie quando il comportamento di quest’ultimo sia stato improntato a pericolosità e imprudenza.
Una volta poi accertato il concorso di colpa tra investitore e investito, il giudice
SEGUE.....
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