FONTE http://www.cim-fema.it/web/
Ovvero le modifiche agli specchietti retrovisori, a volte con prodotti aftermarket molto diversi da quelli originali, possono rendere un pessimo servizio ai portafogli di chi ha provveduto ad una modifica senza tenere conto delle leggi vigenti.
Non è solo sugli specchietti retrovisori che vengono applicate le norme che seguono, ma proprio per una certa genericità delle stesse che modifiche che sembrerebbero banali ed innocue in realtà vengono pesantemente punite.
Molti operatori della Strada (Forze dell'ordine) sono molto pignoli su questo punto, con una sanzione amministrativa di quasi 400 euri, applicando alla lettera l'art.78 comma 3 del Codice della Strada ed in particolare al fatto che lo stesso prescrive l'obbligo di visita e prova per:
a) modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali indicate nell’art. 71;
b) modifiche ai dispositivi d’equipaggiamento indicati nell’ art. 72;
c) sostituzione o modifica del telaio.
Il comma 1 ha carattere esclusivamente precettivo e non prevede sanzioni, che vanno desunte da altre norme, dal 3° comma in primis.Il comma 3 prevede la sanzione pecuniaria di 389 €. (più gli aumenti tariffari inseriti dal gennaio 2013) in tre distinte ipotesi:
1) veicolo al quale siano state apportate modifiche alle caratteristiche indicate
- nel certificato di omologazione
- o di approvazione
- e nella carta di circolazione;
2) telaio modificato e che non risulti abbia sostenuto, con esito favorevole, le prescritte visita e prova;
3) telaio sostituito in tutto o in parte e che non risulti abbia sostenuto con esito favorevole le prescritte visita e prova.
Alla luce di quanto riportato si applica il ragionamento: "visto che il comma 1 prescrive la visita e prova in caso di modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali di cui all’art. 71 e/o ai dispositivi d’equipaggiamento indicati nell’art. 72, la sanzione si applica anche a chi circola con dispositivi modificati o non originali”.
Altri si spingono ancora più in là: “Gli artt. 227 e 228 del Regolamento di Esecuzione, rispettivamente correlati agli artt. 71 e 72 del Codice, chiariscono che le caratteristiche generali costruttive e funzionali dei veicoli, soggette ad accertamento, sono quelle indicate nell’appendice V al presente titolo”, ergo il 78/3 si applica in tutti i casi di modifica o sostituzione di una qualunque di queste componenti.”
In buona sostanza la norma si affida a parecchie interpretazioni proprio per le sue contraddizioni: soffermiamoci un attimo sul periodo: “… al quale siano state apportate modifiche alle caratteristiche indicate nel certificato di omologazione O di approvazione E nella carta di circolazione…”
Il legislatore non mette mai le congiunzioni a caso: quella E significa che sono sanzionate col 3° comma del 78 solo le modifiche alle caratteristiche costruttive ed ai dispositivi d’equipaggiamento non conformi a quelle indicate (alternativamente) nel certificato di omologazione O in quello di approvazione E (cumulativamente) anche nella carta di circolazione.
E’ il caso, ad esempio, dell’elaborazione fisica del propulsore o della sostituzione/rimappatura della centralina, che regalano al motore una manciata di cavalli e variano il numero di giri e il regime di coppia massima; di pneumatici di misura diversa da quella ammessa, che è riportata appunto sulla Carta di Circolazione; di un gancio di traino o di un impianto gpl, anche omologati (e quindi con regolare certificato di omologazione), ma senza aver sottoposto il veicolo a visita e prova dopo l’installazione e quindi in assenza di certificato di approvazione.
Una riprova la desumiamo dallo stesso titolo dell’art. 78: “Modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione”. Infatti l’art. 78, 4° comma prevede la sanzione accessoria del ritiro della carta di circolazione per il suo aggiornamento.
La cosa ha evidentemente un senso solo per quelle modifiche che riguardino caratteristiche costruttive riportate sulla carta di circolazione, sulla quale dovrà essere apposta annotazione di approvazione.
Non ha senso invece per quelle che non possono figurare in essa: che aggiornamento si dovrebbe registrare per un componente da essa non previsto né menzionato?
Ricordiamo comunque che le modifiche al proprio veicolo vanno fatte solo se necessario (sostituzione di parti danneggiate o deteriorate) o anche per libera scelta, dettata da esigenze pratiche, funzionali, estetiche, ma sempre alla luce del buon senso e mai per stravolgere prestazioni e comportamento dinamico del mezzo!